IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visti il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e il decreto ministeriale 26 febbraio 1996; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 luglio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 19, concernente la facolta' di economia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 19. - Alla facolta' di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale: economia e commercio; scienze statistiche ed economiche; economia aziendale (decentrato a Taranto), ed i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale: economia e amministrazione delle imprese; gestione delle imprese alimentari; commercio estero; marketing e comunicazione di azienda; statistica.